Statuto

STATUTO DELLA “PRO INFANTIA – FONDAZIONE SOCIETA’ ROMANA
PRO INFANTIA O.N.L.U.S.”
Titolo I
Denominazione, sede, scopo e patrimonio
Art. 1
Denominazione e sede
La “Pro Infantia – Fondazione Societa’ Romana Pro Infantia O.N.L.U.S.” ha sede in
Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n.11.
La “Pro Infantia – Fondazione Societa’ Romana Pro Infantia O.N.L.U.S.” è un’organizzazione
non Lucrativa di utilità sociale a tutti gli effetti del D.Igs. 04/12/1997 n. 460 e
successive modifiche e integrazioni, ed evidenzia nei propri segni distintivi e in ogni
comunicazione e manifestazione esterna tale sua caratteristica, in modo da renderla
conoscibile al pubblico.

Art. 2
Scopo
La “Pro Infantia – Fondazione Societa’ Romana Pro Infantia O.N.L.U.S.” non ha scopo
di lucro. Essa persegue unicamente finalita’ di solidarietà sociale, attraverso le attività
di assistenza, beneficenza ed istruzione in favore di minori o di disabili fisici o
psichici, di ambo i sessi che versino in stato di bisogno materiale o morale.
La “Pro Infantia – Fondazione Società Romana Pro Infantia O.N.L.U.S.” non svolge
attività diverse da quelle indicate nel comma precedente, ad eccezione di attività alle
stesse strettamente connesse. E’ fatto divieto agli organi della Fondazione di deliberare
in violazione della disposizione del presente comma. E’ altresì espressamente
vietata agli organi della Fondazione, per tutta la durata della Fondazione, la distribuzione,
anche in modo indiretto, degli utili o degli avanzi di gestione o di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale facenti
parte della medesima unitaria struttura.
Per la realizzazione degli scopi istituzionali, la “Pro Infantia – Fondazione Società Romana
Pro Infantia O.N.L.U.S.” provvede utilizzando il patrimonio di dotazione, gli utili
di gestione dello stesso , ed ogni forma di rendita derivante dal proprio patrimonio
mobiliare ed immobiliare ed ogni altra risorsa comunque pervenutale. Tali risorse possono
essere destinate a proprie iniziative, ovvero al finanziamento ed al sostegno di
iniziative di altri enti aventi finalità coincidenti in tutto o in parte con le proprie. La
Fondazione concede altresì ad enti pubblici o privati, o a persone fisiche, sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari per l’effettivo espletamento di documentate
attività di assistenza, educazione o istruzione di minori o disabili.

Art. 3
Patrimonio
Il patrimonio della “Pro Infantia – Fondazione Società Romana Pro Infantia
O.N.L.U.S.” è composto:
a) di tutti i beni mobili ed immobili già di proprietà della I.P.A.B. Società Romana Pro
Infantia, ivi compresi i crediti ed i debiti dalla stessa maturati sino alla data della sua
trasformazione in Fondazione;
b) dai beni successivamente acquistati da persone fisiche o persone giuridiche pubbliche
e private per successioni, donazioni, legati, contribuzioni o sovvenzioni;
c) dalle contribuzioni dei componenti dell’Assemblea dei Fondatori;
d) da ogni altro incremento del patrimonio derivante dalle attività economiche, finanziarie
e patrimoniali svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.
In nessun caso il patrimonio può essere usato per la realizzazione di scopi diversi da quelli indicati nell’art. 2. Ogni delibera di alienazione di beni immobili dovrà contenere
disposizioni specifiche in merito al reinvestimento dei proventi in attività compatibili
con le finalità della Fondazione.

Art.4
Modalità di erogazione delle risorse
Il Consiglio Direttivo della Fondazione delibera di norma due volte l’anno, nei limiti delle
disponibilità dei proventi annuali, le erogazioni delle risorse, che vengono richieste
per iscritto dai legali rappresentanti dei possibili beneficiari, con indicazione dei motivi
e dei criteri di utilizzazione.
Le erogazioni vengono deliberate tenendo conto dei criteri definiti da apposito regolamento
adottato dal Consiglio Direttivo, valutando l’entità degli interventi in relazione
alla natura ed alle priorità dei bisogni, che dovranno essere adeguatamente documentati
anche attraverso certificazioni delle competenti autorità socio-sanitarie.

Titolo 2
Ordinamento ed amministrazione

Art. 5
Organi della Fondazione
Sono organi della “Pro Infantia – Fondazione Società Romana Pro Infantia
O.N.L.U.S.”:
– l’Assemblea dei Fondatori;
– il Presidente;
– i Vice Presidenti;
– il Consiglio Direttivo;
– il Collegio dei Revisori.
Tutte le cariche sono onorarie, gratuite e rinnovabili. Sono rimborsabili le sole spese documentate sostenute nell’esercizio di attività inerenti alle finalità istituzionali della Fondazione.

Art. 6
Assemblea dei Fondatori
L’Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i soci della I.P.A.B. Società Romana
Pro Infantia in carica alla data della trasformazione della stessa in Fondazione che
non abbiano espresso volontà contraria. I membri dell’Assemblea non possono essere
più di quaranta.
L’Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in
caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano o in mancanza
dal Consigliere più anziano.
I membri dell’Assemblea dei Fondatori partecipano all’attività della Fondazione prestando
alla stessa la propria professionalità ove sia necessario, ed effettuando annuali
contribuzioni in danaro.
L’Assemblea dei Fondatori può ammettere nuovi membri, entro il limite previsto nel
primo comma del presente articolo, scegliendo tra persone che si siano distinte per
la loro attività in favore della Fondazione o per requisiti morali o professionali che ne
rendano utile l’apporto.
I membri che manifestino disinteresse per l’attività della Fondazione o che tengano
condotte gravemente incompatibili con gli scopi di solidarietà sociale della Fondazione
sono esclusi dall’Assemblea. Alla votazione sull’esclusione di un membro, quest’ultimo
non partecipa e, comunque, non viene conteggiato ai fini del numero legale.
L’Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione previa delibera del Consiglio
Direttivo con mezzi idonei a garantire ai membri la conoscenza della data di riunione
almeno quindici giorni prima che la stessa abbia luogo. L’Assemblea è convocata, ordinariamente, con cadenza annuale, in occasione della presentazione del bilancio consuntivo.
Per ragioni di urgenza o di necessità, l’Assemblea è convocata in via straordinaria
anche prima della scadenza del termine annuale.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti, e con la presenza
di almeno la metà dei membri. Nel computo del numero legale si include il
Presidente dell’Assemblea. In mancanza di numero legale, l’Assemblea è convocata
una seconda volta, e delibera validamente a maggioranza dei presenti, quale che sia
il loro numero. Nelle deliberazioni dell’Assemblea ciascun membro può rappresentare
per delega scritta non più di un altro componente. La delega deve essere consegnata
all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea prima dell’inizio delle votazioni.
Il Presidente dell’Assemblea esprime il proprio voto al pari degli altri membri, ed organizza
seduta ed operazioni di votazione.
L’Assemblea dei Fondatori elegge tra i suoi membri il Presidente, due Vice Presidenti
e gli altri membri del Consiglio Direttivo, e nomina, scegliendoli anche al di fuori dei
propri membri, il Presidente del Collegio dei Revisori, due Revisori effettivi e due Revisori
supplenti.
L’Assemblea dei Fondatori delibera:
– l’ammissione e l’esclusione di propri membri;
– i programmi annuali e pluriennali di attività della Fondazione sulla base delle proposte
del Consiglio Direttivo, tenendo conto del bilancio preventivo;
– l’importo delle quote di contribuzione dei propri componenti, con cadenza annuale;
– l’approvazione del conto consuntivo;
– le modifiche statutarie;
– l’estinzione della Fondazione, nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Art. 7
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Fondazione, dai due Vice Presidenti
e da altri sei membri, che durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di un Componente del Consiglio
Direttivo, l’Assemblea dei Fondatori provvede alla sua sostituzione fino al termine
del mandato.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Segretario. La convocazione e la presidenza
del Consiglio Direttivo competono esclusivamente al Presidente della Fondazione
e, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente d’ufficio; può altresì essere convocato
su richiesta scritta di almeno quattro dei suoi membri. La convocazione viene fatta
mediante avviso scritto inviato con mezzi idonei a garantire ai membri la conoscenza
della data e del luogo di riunione almeno sette giorni prima che la stessa abbia
inizio.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza degli intervenuti, e
con la presenza di almeno cinque componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto
di chi presiede la seduta.
Delle sedute, cui possono essere invitati a partecipare con mera funzione consultiva
anche soggetti estranei ai membri della Fondazione, è redatto verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria,
ad eccezione di quelli riservati ad altri organi della legge o dal presente statuto.
In particolare, il Consiglio Direttivo:
– predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di ciascun esercizio;
– apporta al bilancio preventivo eventuali necessarie modifiche in corso di esercizio;
– delibera l’assunzione o il licenziamento del personale nonchè la nomina di consulenti
esterni, determinando condizioni e durata della loro opera, ed a tale fine autorizza
il Presidente o il Vice Presidente a sottoscrivere i relativi atti;
– delibera gli atti relativi alla gestione del patrimonio, l’accettazione di successioni, legati
e donazioni;
– delibera gli acquisti, le permute e le alienazioni mobiliari ed immobiliari, le assunzioni
di obbligazioni, a qualsiasi titolo, con terzi.
– delibera sovvenzioni od ausili finanziari da concedere a persone fisiche od altri enti
senza scopo di lucro nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 2;
– delibera di stipulare accordi con altri enti, pubblici o privati, al fine di realizzare progetti
o programmi di assistenza od istruzione corrispondenti agli interessi solidaristici
della Fondazione;
– delibera su transazioni e liti, all’uopo autorizzando il Presidente della Fondazione a
costituirsi in giudizi pendenti o instaurandi;
– delibera la costituzione di ipoteche su beni della Fondazione a garanzia delle proprie
obbligazioni, nonchè surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, trascrizioni
ed annotamenti di ogni specie;
– delibera in merito ad ogni altra attività che sia ritenuta utile al conseguimento dello
scopo della Fondazione;
– approva il regolamento di organizzazione delle attività della Fondazione ed il regolamento
sulle modalità di erogazione delle risorse, secondo i principi fissati dal presente
statuto.
Il Consiglio Direttivo può delegare ai singoli membri di esso determinati compiti di ordinaria amministrazione, all’uopo attribuendo ai delegati i relativi poteri.

Art. 8
Presidente e Vice Presidenti
Il Presidente della Fondazione è, a tutti gli effetti di legge, il legale rappresentante
della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. La carica del Presidente ha la stessa
durata del Consiglio Direttivo. Al termine del proprio mandato il Presidente della Fondazione
può essere riconfermato.
Il Presidente, in ragione delle esigenze di amministrazione della Fondazione, provvede
alla convocazione del Consiglio Direttivo e cura la predisposizione dell’ordine del
giorno e di eventuali relazioni o documentazioni da sottoporre ai Consiglieri.
Il Presidente della Fondazione compie direttamente tutti gli atti indifferibili ed urgenti,
sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte congiuntamente
dai Vice Presidenti.

Art. 9
Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi di cui uno con funzione di
Presidente e di due membri supplenti. I Revisori durano in carica tre anni, e possono
essere riconfermati.
Al collegio dei Revisori compete la vigilanza sulla gestione della Fondazione, ed in
funzione di tale attribuzione, la predisposizione della relazione illustrativa del conto
consuntivo di ogni esercizio finanziario.
I Revisori hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni
consultive.

TITOLO 3
Finanze
Art. 10
Esercizio Finanziario
Gli esercizi Finanziari coincidono con l’anno solare, e per ciascuno di essi sono predisposti
un bilancio preventivo ed un conto consuntivo.
Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile di ogni anno, ed è articolato in una
situazione patrimoniale, in un conto economico ed in una relazione.
Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione predisposta dal Collegio dei
Revisori.

Titolo 4
Modifiche, estinzione e devoluzione
Art. 11
Modifiche statutarie
Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall’Assemblea dei Fondatori, con
maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 12
Estinzione della Fondazione
La Fondazione “Pro Infantia – Fondazione Società Romana Pro Infantia O.N.L.U.S.” è
costituita senza limiti di durata nel tempo.
L’estinzione della Fondazione è deliberata dall’Assemblea dei Fondatori con maggioranza
dei due terzi dei propri componenti. La delibera di estinzione contiene la nomina
di un liquidatore. Il liquidatore provvede ad effettuare la comunicazione di cui all’art.
11, ultimo comma, disp. att. c.c. e provvede alla liquidazione della Fondazione a
norma di legge.
Sono cause di estinzione l’insufficienza del patrimonio rispetto agli scopi istituzionali e le altre cause previste dalle leggi vigenti.

Art. 13
Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, l’intero patrimonio di cui
essa è dotata viene devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o
a fini di pubblica utilità, che abbiano finalità istituzionali compatibili con la Fondazione
“Pro Infantia – Fondazione Società Romana Pro Infantia O.N.L.U.S.”, sentito l’organismo
di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo 5
Norma di rinvio
Art. 14
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti
in materia di fondazioni, con particolare riferimento alle norme di cui al D.lgs. 4
dicembre 1997, n. 460.
F.TO ANTONIA MARIA GIUSEPPA STOCCO O ANTONIA STOCCO
F.TO MARIO LIGUORI NOTAIO