Statuto
Art.1 Denominazione e sede
La “Fondazione Pro Infantia Romana Ente Filantropico” ha sede in Roma.
La “Fondazione Pro Infantia Romana Ente Filantropico” è un ente del terzo settore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017, ed evidenzia nei propri segni distintivi e in ogni comunicazione e manifestazione esterna tale sua caratteristica, in modo da renderla conoscibile al pubblico. La qualifica di Ente del Terzo Settore diventerà operativa con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito dell'iscrizione in esso del presente Statuto.
Art.2 Scopo
La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attraverso le attività di assistenza, beneficenza ed istruzione in favore di minori svantaggiati o con disabilità fisiche o psichiche di ambo i sessi che versino in stato di bisogno materiale o morale. È fatto divieto agli organi della Fondazione di deliberare in violazione della disposizione del presente comma.
Art.3 Risorse per il funzionamento – Utili della gestione
Per la realizzazione degli scopi istituzionali, la “Fondazione Pro Infantia Romana Ente Filantropico” provvede utilizzando il patrimonio di dotazione e di gestione, gli utili di gestione derivanti dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione ed ogni forma di rendita derivante dal mero sfruttamento economico del patrimonio mobiliare ed immobiliare ed ogni altra risorsa comunque pervenutale. La Fondazione potrà altresì procedere ad effettuare operazioni di mero sfruttamento economico del patrimonio mobiliare e immobiliare anche attraverso atti di compravendita che possano essere considerati utili al raggiungimento dello scopo Istituzionale. Le risorse della Fondazione devono essere destinate a proprie iniziative, ovvero al finanziamento ed al sostegno di iniziative di altri enti aventi finalità coincidenti in tutto o in parte con le proprie. La Fondazione concede altresì ad enti pubblici o privati, o a persone fisiche, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l’effettivo espletamento di documentate attività di assistenza, educazione o istruzione dei minori svantaggiati. E' conseguentemente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso, o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.
Art.4 Durata
La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.
Art.5 Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione. Il Fondo di Dotazione è costituito dalle attribuzioni dei fondatori allo stesso destinate e può essere incrementato da ulteriori attribuzioni patrimoniali, anche a titolo di lascito ereditario o di legato ad opera dei fondatori e/o di terzi espressamente destinate al fondo di dotazione. Un importo pari ad Euro 5.160.605 (cinquemilionicentosessantamilaseicentocinque) costituirà il fondo di dotazione e dovrà essere permanentemente impiegato in strumenti non di rischio. Il Fondo di Gestione è costituito ed alimentato:
dalle attribuzioni patrimoniali non espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
dalle rendite dei beni;
dai contributi erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, anche in forza di convenzioni;
dagli avanzi di gestione eventualmente derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali.
Il patrimonio della “Fondazione Pro Infantia Romana Ente Filantropico” è composto:
di tutti i beni mobili ed immobili già di proprietà della I.P.A.B. Società Romana Pro Infantia, ivi compresi i crediti ed i debiti dalla stessa maturati sino alla data della sua trasformazione in Fondazione;
dai beni successivamente acquistati da persone fisiche o persone giuridiche pubbliche e private per successioni, donazioni, legati, contribuzioni o sovvenzioni;
dalle contribuzioni dei componenti dell’Assemblea dei Fondatori;
da ogni altro incremento del patrimonio derivante dalle attività economiche, finanziarie e patrimoniali svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.
In nessun caso il patrimonio può essere usato in modi diversi da quanto previsto all’art.3 e per la realizzazione di scopi diversi da quelli indicati nell’art. 2 così come declinati dal successivo art. 6. Ogni delibera di alienazione di beni immobili dovrà contenere disposizioni specifiche in merito al reinvestimento dei proventi in attività compatibili con le finalità della Fondazione.
Art.6 Attività di interesse generale
La Fondazione persegue il suo scopo attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ex art.5 D.lgs. 117/2017:
lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. In tale settore la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occuperà di:
elargire erogazioni in favore di minori anche con disabilità fisiche o psichiche, di ambo i sessi che versino in stato di bisogno materiale o morale;
elargire erogazioni ad altri Enti del Terzo settore aventi finalità coincidenti in tutto o in parte con la propria;
concedere altresì ad enti pubblici o privati, o a persone fisiche, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l’effettivo espletamento di documentate attività di assistenza, educazione o istruzione di minori o disabili.
ett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. In tale settore la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occuperà di svolgere, direttamente o tramite enti pubblici o privati, interventi e servizi di assistenza sociale in favore di minori anche con disabilità fisiche o psichiche, di ambo i sessi che versino in stato di bisogno materiale o morale.
Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
lett l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; In tali settori la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occuperà di organizzare attività culturali o formative direttamente o tramite enti pubblici o privati in favore di minori o minori disabili fisici o psichici, di ambo i sessi che versino in stato di bisogno materiale o morale.
Lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; In tale settore la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occuperà di mettere a disposizione, gratuitamente o dietro il versamento di un canone equo, parte degli immobili di proprietà della Fondazione in favore di minori o di minori disabili fisici o psichici, di ambo i sessi che versino in stato di bisogno materiale o morale.
Art.7 Attività diverse
La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al periodo precedente.
Art.8 Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione
In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni previste dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione "Italia Sociale".
Art.9 Modalità di erogazione delle risorse
Il Consiglio Direttivo della Fondazione delibera di norma due volte l’anno, nei limiti delle disponibilità dei proventi annuali e degli avanzi di gestione delle annualità precedenti e, in ogni caso con le risorse iscritte a fondo di gestione, le erogazioni delle risorse che vengono richieste per iscritto dai legali rappresentanti dei possibili beneficiari, con indicazione dei motivi e dei criteri di utilizzazione. Le erogazioni vengono deliberate in ossequio a principi di trasparenza, uguaglianza e merito sociale delle iniziative, tenendo conto dei criteri definiti da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo, valutando l’entità degli interventi in relazione alla natura ed alle priorità dei bisogni, che dovranno essere adeguatamente documentati.
Art.10 Organi della Fondazione
Sono organi della “Pro Infantia – Fondazione Società Romana Pro Infantia Ente Filantropico”:
l’Assemblea dei Fondatori;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Consiglio Direttivo;
l’Organo di Controllo;
Tutte le cariche sono onorarie, gratuite e rinnovabili. Sono rimborsabili le sole spese documentate sostenute nell’esercizio di attività inerenti alle finalità istituzionali della Fondazione.
Art. 11 Assemblea dei Fondatori
L’Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i soci della I.P.A.B. Società Romana Pro Infantia in carica alla data della trasformazione della stessa in Fondazione che non abbiano espresso volontà contraria, nonchè da coloro che saranno successivamente ammessi ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto. L’Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in mancanza dal Consigliere più anziano. I membri dell’Assemblea dei Fondatori partecipano all’attività della Fondazione prestando alla stessa la propria professionalità ove sia necessario, ed effettuando annuali contribuzioni in danaro. L’Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione previa delibera del Consiglio Direttivo con mezzi idonei a garantire ai membri la conoscenza della data di riunione almeno quindici giorni prima che la stessa abbia luogo. L’Assemblea è convocata, ordinariamente, con cadenza annuale, in occasione della presentazione del bilancio consuntivo. Per ragioni di urgenza o di necessità, l’Assemblea è convocata in via straordinaria anche prima della scadenza del termine annuale. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti, e con la presenza di almeno la metà dei membri. Nel computo del numero legale si include il Presidente dell’Assemblea. In mancanza di numero legale, l’Assemblea è convocata una seconda volta, e delibera validamente a maggioranza dei presenti, quale che sia il loro numero. Nelle deliberazioni dell’Assemblea ciascun membro può rappresentare per delega scritta non più di un altro componente. La delega deve essere consegnata all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea prima dell’inizio delle votazioni. L’Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare a condizione che:
a) sia consentito al presidente dell’assemblea, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire
Il Presidente dell’Assemblea esprime il proprio voto al pari degli altri membri, ed organizza seduta ed operazioni di votazione.
L’Assemblea dei Fondatori elegge tra i suoi membri il Presidente, un Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, e nomina, scegliendoli anche al di fuori dei propri membri, il Presidente dell’Organo di Controllo o l’Organo di Controllo Monocratico, nonché gli eventuali ulteriori due membri effettivi e due membri supplenti, qualora la composizione dell’Organo sia collegiale. Nell’eventualità in cui la Fondazione dovesse superare i limiti di cui all’art. 31 del D.lgs. 1172017, l’Organo di Controllo monocratico o collegiale dovrà necessariamente essere costituito da membri iscritti presso il Registro dei Revisori. L’Assemblea dei Fondatori delibera:
l’ammissione e l’esclusione di propri membri;
Le linee guida dell’attività della Fondazione sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo;
l’importo delle quote di contribuzione dei propri componenti, con cadenza annuale;
l’approvazione del conto consuntivo;
le modifiche statutarie;
l’estinzione della Fondazione, nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art.12 Diritti e doveri dei Fondatori
Ogni Fondatore ha diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori tenuti dalla Fondazione.I Fondatori interessati ad esaminare i libri sociali dovranno far pervenire apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Tutti i Fondatori sono tenuti a rispettare i principi, i valori e le norme del presente statuto e quelle contenute nell’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti ed espresse a maggioranza qualificata e dovranno svolgere la propria attività nei confronti della Fondazione in modo volontario e senza la possibilità di poter percepire alcun compenso, al netto di eventuali rimborsi spese specificamente comprovati
Art.13 Procedura di ammissione ed esclusione
L’Assemblea dei Fondatori può ammettere nuovi membri, scegliendo tra persone che si siano distinte per la loro attività in favore della Fondazione o per requisiti morali o professionali che ne rendano utile l’apporto. Le richieste di iscrizione dovranno sempre essere valutate, tenendo in considerazione il carattere apolitico e aconfessionale della Fondazione. La richiesta di ammissione deve avvenire su domande dell’interessato. L’Assemblea dei Fondatori delibera con una maggioranza di almeno il 75% dei soci l’eventuale ammissione del nuovo membro. L’Assemblea dei Fondatori delibera, alla prima riunione utile dal momento di presentazione della domanda, l’eventuale ammissione del nuovo membro. Entro 60 giorni dall’Assemblea chiamata ad esaminare la proposta, l’Assemblea dei Fondatori dovrà dare comunicazione motivata sull’eventuale rigetto della domanda di ammissione. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l’aspirante membro potrà appellarsi, entro 60 giorni, al Consiglio Direttivo affinché provveda al riesame della domanda di ammissione e, ove ritenuto opportuno, propone i motivi per riconsiderare la richiesta all’Assemblea dei Fondatori, la quale sarà chiamata a deliberare in merito alla prima riunione utile. I membri che manifestino disinteresse per l’attività della Fondazione o che tengano condotte gravemente incompatibili con gli scopi di solidarietà sociale della Fondazione su proposta del Presidente o del Vicepresidente sono esclusi dall’Assemblea. Alla votazione sull’esclusione di un membro, quest’ultimo non partecipa e, comunque, non viene conteggiato ai fini del numero legale.
Art.14 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Fondatori ed è composto dal Presidente della Fondazione, dal Vice Presidente e da un numero di ulteriori 3 o 5 membri, che durano in carica tre esercizi e possono essere confermati. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di un Componente del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Fondatori provvede entro 30 giorni alla sua sostituzione fino al termine del mandato. Il sostituto così nominato rimane in carica sino alla conclusione del termine triennale di mandato del Consiglio. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati secondo quanto previsto dal primo periodo del presente articolo, decade l’intero Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Segretario. La convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo competono esclusivamente al Presidente della Fondazione e, in caso di suo impedimento, al Vicepresidente o, in caso di impedimento di entrambi, al consigliere più anziano. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente d’ufficio; può altresì essere convocato su richiesta scritta di almeno tre dei suoi membri. La convocazione viene fatta mediante avviso scritto inviato con mezzi idonei a garantire ai membri la conoscenza della data e del luogo di riunione almeno sette giorni prima che la stessa abbia inizio e almeno 2 giorni prima in caso di particolare urgenza. È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che (i) sia consentito al presidente dell’assemblea, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza degli intervenuti, e con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta. Delle sedute, cui possono essere invitati a partecipare con mera funzione consultiva anche soggetti estranei ai membri della Fondazione, è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli riservati ad altri organi della legge o dal presente statuto. A titolo esemplificavo , il Consiglio Direttivo:
predispone il bilancio consuntivo di ciascun esercizio;
delibera l’assunzione o il licenziamento del personale nonché la nomina di consulenti esterni, determinando condizioni e durata della loro opera, ed a tale fine autorizza il Presidente o il Vice Presidente a sottoscrivere i relativi atti;
delibera gli atti relativi alla gestione del patrimonio, l’accettazione di successioni, legati e donazioni;
delibera gli acquisti, le permute e le alienazioni mobiliari ed immobiliari, le assunzioni di obbligazioni, a qualsiasi titolo, con terzi;
delibera sovvenzioni od ausili finanziari da concedere a persone fisiche od altri enti senza scopo di lucro nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 2 come altresì declinate dall’art. 6;
delibera di stipulare accordi con altri enti, pubblici o privati, al fine di realizzare progetti o programmi di assistenza od istruzione corrispondenti agli interessi solidaristici della Fondazione;
delibera su transazioni e liti, all’uopo autorizzando il Presidente della Fondazione a costituirsi in giudizi pendenti o instaurandi;
delibera la costituzione di ipoteche su beni della Fondazione a garanzia delle proprie obbligazioni, nonché surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie;
delibera in merito ad ogni altra attività che sia ritenuta utile al conseguimento dello scopo della Fondazione;
approva il regolamento di organizzazione delle attività della Fondazione ed il regolamento sulle modalità di erogazione delle risorse, secondo i principi fissati dal presente statuto;
delibera sull’eventuale modifica della sede legale all’interno dello stesso comune.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a singoli membri da esso determinati, poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, all’uopo attribuendo ai delegati i relativi poteri.
Art.15 Presidente e Vicepresidente
Il Presidente della Fondazione è, a tutti gli effetti di legge, il legale rappresentante della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. La carica del Presidente ha la stessa durata del Consiglio Direttivo. Al termine del proprio mandato il Presidente della Fondazione può essere riconfermato. Il Presidente, in ragione delle esigenze di amministrazione della Fondazione, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo e cura la predisposizione dell’ordine del giorno e di eventuali relazioni o documentazioni da sottoporre ai Consiglieri. Il Presidente della Fondazione compie direttamente tutti gli atti indifferibili ed urgenti, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Art. 16 Presidente Emerito
Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Emerito, individuandolo fra le personalità che si sono distinte per la loro attività a favore della Fondazione. Il Presidente Emerito partecipa, se invitato, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo. La carica di Presidente Emerito è onorifica e non può essere in alcun modo remunerata. Egli non ha diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’organo di controllo e non ha la rappresentanza legale della Fondazione. Può essere delegato del Presidente della Fondazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell’attività della Fondazione. Il Presidente Emerito resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato. Qualora colui il quale sia chiamato a ricoprire la carica di Presidente Emerito abbia la qualifica di Fondatore, lo stesso potrà continuare ad esercitare esclusivamente la funzione di Presidente Emerito e il proprio ruolo di Fondatore mentre decadrà da qualunque altro organo statutario della Fondazione.
Art. 17 Organo di Controllo
L’Organo di Controllo è nominato dall’Assemblea dei Fondatori. Esso è composto da un unico membro, in caso di organo monocratico, o da 3 membri effettivi e 2 supplenti, in caso di organo collegiale. Nell’eventualità in cui la Fondazione dovesse superare i limiti di cui all’art. 31 del D.lgs. 117/2017, l’Organo di Controllo monocratico o collegiale dovrà necessariamente essere costituito da membri iscritti presso il Registro dei Revisori. L’Organo di Controllo:
vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
esercita la revisione legale dei conti al superamento dei limiti di cui all’art.31 del D.lgs. 117/2017.
L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L’Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e cessa dalla carica con l’approvazione del Bilancio consuntivo del terzo esercizio e può essere riconfermato. L’Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. La carica di membro dell’Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.
Art. 18 Volontari
La Fondazione si potrà avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Fondatori nonché da persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera del Consiglio Direttivo. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio, fondatore o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 19 Lavoro retribuito
La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore, secondo il disposto dell'art.16 del D.Lgs 117/2017.
Art. 20 Libri sociali obbligatori
La Fondazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:
il libro dei Fondatori;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo.
I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 21 Bilancio di esercizio
Gli esercizi Finanziari coincidono con l’anno solare, Il conto bilancio è approvato dall’Assemblea dei Fondatori entro il 30 aprile di ogni anno, ed è redatto e pubblicato secondo le forme tecniche e le modalità stabilite dagli articoli 13, 14 e 39 del D.Lgs. 117/2017. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione predisposta dall’Organo di Controllo. il conto consuntivo devo essere depositato presso la sede della Fondazione affinché tutti i Fondatori possano prenderne visione
Art. 22 Modifiche statutarie
Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall’Assemblea dei Fondatori, con maggioranza dei due terzi dei componenti.
Art.23 Estinzione della Fondazione
L’estinzione della Fondazione è deliberata dall’Assemblea dei Fondatori con maggioranza dei due terzi dei propri componenti. La delibera di estinzione contiene la nomina di un liquidatore. Il liquidatore provvede ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 11, ultimo comma, disp. att. c.c. e provvede alla liquidazione della Fondazione a norma di legge. Sono cause di estinzione l’insufficienza del patrimonio rispetto agli scopi istituzionali e le altre cause previste dalle leggi vigenti. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.
Art.24 Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di fondazioni, con particolare riferimento alle norme di cui al D.lgs. 117/2017.